Il 27 novembre la camera ha approvato il ddl 840/2018, il cosiddetto decreto sicurezza e immigrazione nella versione in cui era stato modificato e approvato dal senato il 7 novembre.
Riportiamo qui di seguito le principali novità introdotte relativamente all’abolizione del permesso per protezione umanitaria
Con l’entrata in vigore del decreto, questo permesso di soggiorno non potrà più essere concesso, neppure dai tribunali in seguito a un ricorso per un diniego e sarà sostituito da un permesso di soggiorno per “protezione speciale” solo nei casi sussistano il rischio di persecuzione o di tortura.
I nuovi permessi, avranno validità annuale, consentiranno di lavorare, alla scadenza può essere rinnovato se la Commissione valuta che continui a sussistere il rischio di persecuzione o di tortura, non può essere convertito in permesso per lavoro, neanche se il titolare del permesso per “protezione speciale” ha un contratto di lavoro
1) Coloro che al 5.10.18 erano titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità o erano in attesa di rinnovo hanno la possibilità di convertirlo in permesso di lavoro se hanno un contratto di lavoro oppure i requisiti richiesti per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo e hanno il passaporto o documento equipollente in corso di validità
Qualora il permesso non venisse convertito alla sua scadenza la Questura interpella la Commissine territoriale che valuterà se rilasciare un permesso di soggiorno per “protezione speciale” oppure un diniego e se non presenta ricorso diventa irregolarmente soggiornante.
2) Coloro che sono in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in seguito alla decisione della Commissione territoriale adottata prima del 5.10.18 verrà rilasciato un permesso per “casi speciali” che
Ha validità biennale
Consente di lavorare
Può essere convertito in permesso per lavoro
Qualora il permesso non venisse convertito valgono le considerazioni di cui al punto 1
I casi di coloro che sono in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in seguito a decisione dell’Autorità giudiziaria non sono espressamente disciplinati ma dovrebbero essere trattati in modo analogo.
Resta da capire per coloro che al 5.10.10 avevano presentato domanda di protezione internazionale o ricorso ed erano in attesa di decisione se prevarrà la tesi della retroattività o meno delle nuove norme.
Sono inoltre previste altre tipologie di permessi di soggiorno rilasciabili al di fuori della procedura d’asilo.
Altro punto importante il permesso di soggiorno per richiesta asilo “non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica” . Ne consegue, tra l’altro, che al richiedente asilo non potrà più essere rilasciata la carta di identità. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo costituisce comunque documento di riconoscimento e quindi consente“l’accesso ai servizi previsti ed erogati sul territorio.
Per una trattazione più completa delle novità introdotte è consultabile una SCHEDA per operatori predisposta da ASGI. La scheda essendo stata realizzata il 6.11.2018 potrà essere aggiornata a seguito della conversione in legge del decreto.